L'assegnazione dei lavoratori a mansioni inferiori L’art. 2103, codice civile stabilisce che il lavoratore deve essere assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. L’articolo 2103 in... continua »