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Sintesi di Giovedì 20 Ottobre 2005 |
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 Clausole di durata minima garantita apposte ad un contratto di lavoro subordinato e diritti indisponibili del lavoratore.

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La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, con la sentenza n. 17817 del 7 settembre 2005, sulla validità della clausola di durata minima garantita inserita in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
IL CASO PRESO IN ESAME DALLA SUPREMA CORTE
Nella fattispecie oggetto della sentenza il lavoratore (un pilota di aeromobili) aveva sottoscritto un accordo con la società datrice di lavoro nel quale:
1) la società si accollava le spese relative all’effettuazione di un corso di addestramento negli Stati Uniti, necessario per il conseguimento dell’abilitazione a guidare un determinato tipo di areomobile, di proprietà della società;
2) il lavoratore accettava di seguire il corso e si impegnava a prestare la propria attività in favore della società per almeno quattro anni dopo il conseguimento dell’abilitazione, pena il pagamento di una determinata somma di denaro nel caso di dimissioni anticipate, a rimborso delle spese sostenute dal datore di lavoro e non ancora ammortizzate al momento delle dimissioni.
Successivamente il lavoratore recedeva dal contratto prima della data concordata, violando pertanto il suddetto accordo con la società.
A fronte della pretesa di quest’ultima di ricevere la somma di denaro a lei spettante ai sensi del patto di stabilità, il lavoratore, sostenendo che detto accordo consisteva in una transazione avente ad oggetto diritti indisponibili, ne deduceva l’annullabilità ai sensi dell’art. 2113 c.c.
La Corte si è trovata pertanto a doversi pronunciare sulla legittimità delle clusole di durata minima garantita stipulate in favore del datore di lavoro.
LA SENTENZA
La clausola de quo, detta anche clausola di permanenza minima o patto di stabilità, è quella pattuizione, apposta ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con cui le parti si impegnano a non recedere dal rapporto per un certo periodo di tempo.
Detta clausola ha quindi lo scopo di comprimere per il periodo convenzionalmente stabilito il potere di recesso unilaterale di una o di entrambe le parti.
Quando tali clausole, come nel caso oggetto della sentenza in commento, sono pattuite a favore del datore di lavoro (ossia limitano la facoltà del lavoratore di recedere dal contratto) costituiscono uno degli strumenti giuridici utilizzabili per fidelizzare il personale e per evitare che soprattutto le risorse specializzate passino alla concorrenza.
La sentenza in commento è degna di nota, ad avviso di chi scrive, per due ordini di motivi.
In primis, all’interno della già non abbondante giurisprudenza sulle clausole di durata minima, è una delle poche sentenze relative all’ipotesi in cui la clausola è prevista a favore del datore di lavoro.
Infatti la grande maggioranza delle pronunce giurisprudenziali sull’argomento ha ad oggetto proprio l’ipotesi inversa, ossia il caso in cui è il potere di recesso del datore ad essere compresso (fra le altre, v. Cass. 15 novembre 1996, n. 10043; Cass. 9 giugno 1995, n. 6520; Cass. 19 aprile 1990, n. 3221; Cass. 25 giugno 1987, n. 5600).
In secondo luogo la Corte, richiamando un precedente relativo ad una fattispecie del tutto identica (cioè di un contratto stipulato tra un pilota ed una compagnia aerea che aveva sostenuto i costi dell’addestramento per il conseguimento dell’abilitazione a condurrre un dato tipo di aeromobile – Cass. 11 febbraio 1998, n. 1435), ribadisce la piena legittimità del patto di stabilità previsto in favore del datore di lavoro (come già affermato nelle ormai datate Cass. 29 gennaio 1977, n. 452; Cass. 22 luglio 1976, n. 2941; Cass 29 luglio 1974, n. 2304; Cass. 15 febbraio 1971, n. 368), smentendo chi, soprattutto in passato, ne aveva contestato la validità.
Infatti nella sentenza in esame la Corte di Cassazione afferma che l’accordo intercorso tra le parti:
1) non ha natura transattiva (in quanto manca la res dubia) e pertanto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 cod. civ.;
2) non ha ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore, il quale “può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell’ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, per cui non contrasta con alcuna norma imperativa o principio dell’ordinamento giuridico la clausola con cui vengono previsti limiti all’esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l’ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima”.
Ribadisce inoltre la Corte che detta clausola non rientra neppure in una delle ipotesi contemplate dall’art. 1341, secondo comma, cod.civ. per cui non è necessaria la specifica approvazione per iscritto.
CENNI SULLA CLAUSOLA DI DURATA MINIMA
Non essendo possibile in questa sede affrontare in modo esaustivo l’analisi della clausola di durata minima, ci si limita a fornire qualche cenno sull’argomento.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’apposizione di un patto di stabilità non altera la natura del rapporto di lavoro a cui si riferisce, il quale resta a tempo indeterminato ma si comporta, nel corso della durata minima stabilita, come se fosse a tempo determinato (v. Cass. 15 novembre 1996, n. 10043; Cass. 30 ottobre 1990, n. 10460; Cass. 25 giugno 1987, n. 5600; Cass. 12 aprile 1980, n. 2365; Cass. 29 aprile 1977, n. 1649 la già cit. Cass. 22 luglio 1976, n. 2941).
Di conseguenza le parti, durante il periodo minimo stabilito, non potranno recedere dal contratto se non per giusta causa, ossia – secondo la definizione del codice civile – per una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
In caso di violazione del patto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la parte recedente sia tenuta al risarcimento del danno.
In particolare, in ipotesi di anticipata ed ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro (come anche in caso di dimissioni per giusta causa), il lavoratore avrà diritto ad un risarcimento pari all’ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta, rectius, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, “all’ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito per tutto il periodo in cui egli, pur usando l’ordinaria diligenza nel ricercarla, non trovi altra idonea occupazione” (così, tra le altre, Cass. 15 novembre 1996, n. 10043).
Se invece la clausola di durata minima è posta a favore del datore di lavoro, nella già citata Cass. n. 1435/98, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “nessun limite derivante da norme imperative impedisce che, nel caso di mancato rispetto da parte del prestatore di lavoro di una clausola di durata minima del rapporto, il risarcimento del danno venga commisurato ai costi che il datore abbia sostenuto per l’addestramento del prestatore di lavoro”.
Un altro possibile scenario è costituito dall’ipotesi in cui le parti abbiano già previsto, al momento della stipulazione del patto, che in caso di inadempimento uno dei contraenti sarà tenuto a corrispondere all’altra una determinata somma di denaro a titolo di penale. Tale ipotesi è piuttosto frequente ed è proprio quello che è avvenuto nella fattispecie oggetto della sentenza commentata.
Tale previsione, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale scoraggiando l’inadempimento, ha delle conseguenze giuridiche ben precise soprattutto di tipo processuale in quanto soggiace alla disciplina dettata in generale dal codice civile per le clausole penali.
Brevemente si può dire che la clausola penale, poiché contiene sostanzialmente una liquidazione convenzionale anticipata del danno, comporta una inversione dell’onere della prova relativa all’esistenza e soprattutto all’entità del danno subito; d’altro canto la previsione di detta clausola limita la misura del risarcimento alla somma promessa (a meno che sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore).
Da ultimo si segnalano tre aspetti della disciplina della penale che qui interessano:
1) che non può essere chiesta dal creditore insieme alla prestazione principale, proprio a causa della sua funzione di limitazione del risarcimento di cui sopra;
2) che, in sede di giudizio, ai sensi dell’art. 1384 cod. civ., può essere ridotta equamente dal giudice, qualora il suo ammontare risulti manifestamente eccessivo (o se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte);
3) che, ai fini della validità della stipulazione, non è richiesta una specifica approvazione per iscritto, in quanto non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 1341 cod. civ.
Roberta Del Bianco
Luca Borghi
Avvocati in Milano 0.10 s
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