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Sintesi di Lunedì 13 Ottobre 2008 Stampa questa pagina   Segnala via mail

Apprendistato: accentramento delle comunicazioni obbligatorie


Il Ministero del Lavoro, con Apri in una nuova finestra Nota del 17 settembre 2008, n. 6011, ha fornito alcune precisazioni in materia di comunicazioni obbligatorie con preciso riferimento ai rapporti di apprendistato.

In Particolare il Ministero ha previsto due modalità di comunicazione a seconda che l’attività di formazione sia effettuata nell’ambito dell’azienda, o al di fuori di essa.

Nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore di lavoro può procedere all’accentramento delle comunicazioni obbligatorie in un solo sistema informatico regionale. Tale modalità consente di ridurre i tempi di effettuazione delle comunicazioni, considerato che, nel caso di aziende operanti su più regioni, questo sono tenute ad effettuare tante comunicazioni quanti sono gli apprendisti assunti nei diversi ambiti territoriali.

L’obbligo di effettuare la comunicazione delle assunzioni ognuna in ogni ambito territoriale, rimane pertanto solamente nel caso in cui l’azienda intende effettuare la formazione normativamente prevista sia all’interno, che all’esterno dell’azienda.

Nel riferire in materia di apprendistato si riportano qui a seguire anche le novità in materia introdotte dal Apri in una nuova finestra DL 26 maggio 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Apri in una nuova finestra Legge 9 agosto 2008, n. 133.

In merito alla durata del periodo di apprendistato il sopramenzionato provvedimento legislativo ha abrogato il limite di durata minima del contratto, fissato precedentemente in misura pari a 2 anni, lasciando esclusivamente il limite di durata massima pari a 6 anni.

In materia di apprendistato professionalizzante il legislatore all’articolo 23 della menzionata Legge n. 133/2008, ha altresì introdotto all’art. 49 del Apri in una nuova finestra D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 il comma 5-ter che dispone, nel caso in cui la formazione dell’apprendista sia svolta esclusivamente in ambito aziendale, che il datore di lavoro possa derogare a quanto previsto dalle leggi regionali in materia di profili formativi. Il datore di lavoro potrà, difatti, fare riferimento esclusivamente a quanto previsto in materia di formazione dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, aziendale o territoriale, oppure a quanto previsto in materia dagli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali potranno pertanto definire la nozione di formazione aziendale per ogni profilo formativo, nonché la durata e le modalità della sua erogazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale e la registrazione della formazione sul libretto formativo.
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 Argomenti trattati

• Apprendistato
  · Obblighi formativi

• Collocamento ordinario
  · Assunzione


 Riferimenti nel testo

NORMATIVE

Apri in una nuova finestraNota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
17 Settembre 2008,
n. 6011


Contratto di apprendistato professionalizzante. Disposizioni operative in materia di comunicazioni obbligatorie in seguito delle innovazioni contenute nell'articolo 23 della Legge n. 133...
 
Apri in una nuova finestraDL
25 Giugno 2008,
n. 112


Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6...
 
Apri in una nuova finestraLegge
6 Agosto 2008,
n. 133


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la...
 
Apri in una nuova finestraD.Lgs.
10 Settembre 2003,
n. 276


Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.


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