 |
Sintesi di Lunedì 28 Giugno 2004 |
 |
|
 |
 |
 Privacy: sono ufficiali le proroghe dei termini per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza

|
|
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n. 147, il DL 24 giugno 2004, n. 158, recante “Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali”. Per effetto di tale provvedimento, le nuove misure minime di sicurezza previste dal Testo Unico in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), di cui fa parte la redazione o l’aggiornamento del DPS (documento programmatico per la sicurezza), dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2004, essendo stato prorogato il termine del 30 giugno 2004.
Inoltre, viene ulteriormente posticipata dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 la data di adozione delle nuove misure minime in materia di sicurezza dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 180, comma 3, del cit. D.Lgs. n. 196/2003, per i titolari del trattamento che disponevano al 1° gennaio 2004 di strumenti elettronici che per obiettive ragioni tecniche non consentono, in tutto o in parte, l’applicazione delle nuove misure di sicurezza entro la nuova scadenza di fine anno. Tuttavia, come previsto dal Parere dell’Autorità Garante per la Privacy 22 marzo 2004, entro il 30 giugno 2004 i predetti titolari sono tenuti a predisporre il documento di data certa contenente la descrizione delle obiettive ragioni tecniche che impediscono l’immediata applicazione delle nuove misure minime di sicurezza.
Tali disposizioni sono in vigore dal 26 giugno 2004 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). 0.04 s
|
 |
 Utenti registrati
 |
 Sintesi precedente
 |
|
|
 Approfondimenti
 |
|
|
 Vedi anche
 |
|
|
 Soggetti interessati
 |
|
|
 Argomenti trattati
 |
|
|
 Riferimenti nel testo
 |
NORMATIVE

|
|
|