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Sintesi di Lunedì 30 Maggio 2005 |
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 Privacy: il diritto di accesso del lavoratore ai propri dati personali

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Se l’interessato chiede di accedere ai propri dati personali, lo stesso non è tenuto a indicare specificamente in quali atti o documenti tali dati personali sono contenuti. Il soggetto che gestisce la banca dati deve, infatti, comunicare tutte le informazioni e tutti i dati in suo possesso.
È quanto ha chiarito il Garante per la Privacy, con Newsletter 2-8 maggio 2005, n. 254, accogliendo il ricorso di un dipendente in materia di accesso ai dati personali detenuti dal datore di lavoro e riguardanti l’attività lavorativa da lui prestata. Inutilmente il dipendente di un Istituto di credito aveva infatti richiesto di accedere ai dati contenuti in relazioni che potevano avere ad oggetto valutazioni delle sue prestazioni lavorative e professionali, destinate anche a terzi. Dal canto suo, la società aveva affermato di non essere in grado di dare riscontro alla richiesta del lavoratore, in quanto generica e priva dell’indicazione dei documenti specifici ai quali veniva richiesto l’accesso.
Per quanto riguarda le modalità della comunicazione richiesta dall’interessato, il titolare del trattamento dei dati personali deve rendere noti i dati personali contenuti negli archivi in modo comprensibile e chiaro, non essendo invece tenuto a rilasciare o esibire copia degli atti o documenti che li contengono. Quest’ultima ipotesi è prevista soltanto se l’estrapolazione dei dati da tali atti o documenti risulti particolarmente difficoltosa, omettendo, comunque, i dati riferiti a terzi. 0.03 s
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