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Sintesi di Giovedì 2 Dicembre 2004 Stampa questa pagina   Segnala via mail

Il conguaglio fiscale e previdenziale di fine anno


A fine anno il datore di lavoro deve procedere ad una serie di operazioni di conguaglio degli imponibili contributivi e fiscali e delle relative ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato corrisposti nell’anno al lavoratore. In particolare, ai fini del conguaglio fiscale il datore di lavoro dovrà procedere alle seguenti operazioni (da concludere entro il 28 febbraio dell’anno successivo):
  • determinare la complessiva base imponibile fiscale del periodo d’imposta da sottoporre a conguaglio di fine anno, considerando anche i redditi erogati da altri soggetti, anche non sostituti d’imposta, nel corso dell’anno e risultanti dal modello CUD (o altra attestazione reddituale) se consegnato dal lavoratore entro il 12 gennaio dell’anno successivo; la base imponibile fiscale, determinata secondo i criteri stabiliti dall’art. 51 Apri in una nuova finestra TUIR, deve essere diminuita degli oneri deducibili e della cd. no tax area, ricalcolata a fine anno in base al reddito complessivo annuo e al periodo di lavoro nell’anno;
  • calcolare l’imposta lorda complessiva, applicando le aliquote progressive corrispondenti agli scaglioni annui di reddito;
  • determinare l’imposta netta complessiva, sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni spettanti (altre detrazioni, carichi di famiglia ed oneri) ed eventualmente, se il lavoratore lo richiede, il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva sui redditi di lavoro già tassati in Italia;
  • calcolare la differenza tra l’imposta netta complessiva dovuta sui redditi imponibili dell’anno e le ritenute fiscali già operate nell’anno a titolo d’acconto nei vari periodi di paga.
    Se tale differenza risulta positiva, il conguaglio è a debito del lavoratore e la stessa dovrà essere trattenuta nel cedolino paga, salva l’eventuale incapienza della retribuzione a subire il prelievo. Invece, nel caso in cui la predetta differenza sia negativa, il conguaglio risulta a credito e quanto trattenuto in più rispetto alle ritenute complessive dovute deve essere rimborsato al dipendente.
Sulla base imponibile fiscale già sottoposta al conguaglio delle ritenute IRPEF, ma al lordo della cd. no tax area, il sostituto d’imposta deve calcolare anche le addizionali regionali e comunali, che tratterrà in un numero massimo di 11 rate a partire dal mese successivo alle operazioni del conguaglio fiscale.

Il datore di lavoro è tenuto altresì ad effettuare il conguaglio previdenziale nel mese di competenza di dicembre o di gennaio dell’anno successivo ed, in particolare, a:
  • determinare l’esatto imponibile contributivo, considerando eventuali compensi in natura ed erogazioni liberali, anche ai fini del massimale contributivo annuo, del contributo aggiuntivo IVS e della decontribuzione dei premi di risultato;
  • imputare all'anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione per i quali i contributi sono stati calcolati nel mese di gennaio, ma riferiti al mese di dicembre;
  • applicare le corrette aliquote alla base imponibile contributiva.
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 Riferimenti nel testo

NORMATIVE

Apri in una nuova finestraDPR
22 Dicembre 1986,
n. 917


Testo unico delle imposte sui redditi.


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