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Sintesi di Martedì 16 Novembre 2004 |
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 Lavoro intermittente: le nuove ipotesi di ricorso e gli obblighi fiscali del datore di lavoro

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Dal 4 novembre 2004 il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento delle attività discontinue o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al RD 6 dicembre 1923, n. 2657. Si tratta, ad esempio, delle occupazioni di portieri, custodi, guardiani, uscieri, inservienti, fattorini (le cui mansioni non richiedono un’applicazione assidua e continuativa), personale addetto ai servizi di alimentazione ed igiene negli stabilimenti industriali, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, ristoranti ed esercizi pubblici in genere, personale addetto alla manutenzione stradale ecc..
È stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2004, n. 259, il DM 23 ottobre 2004 che individua ulteriori ipotesi di ricorso al contratto di lavoro a chiamata, in via provvisoriamente sostitutiva delle previsioni dei contratti collettivi ai quali è demandata l’individuazione delle casistiche ed esigenze aziendali ai fini del ricorso al lavoro intermittente.
Tali nuove possibilità di ricorso al lavoro intermittente vanno così ad aggiungersi alle ipotesi di stipula del contratto già operative ed applicabili, vale a dire: - in via sperimentale, con soggetti con meno di 25 anni disoccupati e con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo o disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità;
- con soggetti di qualunque età per il ricorso alle prestazioni a chiamata nei weekend e nei periodi delle ferie estive e delle vacanze pasquali e natalizie.
Il cit. DM 23 ottobre 2004 prevede, inoltre, che continuano ad essere applicabili le clausole dei contratti collettivi che già prima del 24 ottobre 2003 disciplinavano l’esecuzione di prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata (così il CCNL Teatri stabili). Sono ovviamente salve eventuali diverse previsioni della stessa contrattazione collettiva che dovessero intervenire.
Con specifico riferimento al trattamento fiscale da applicare sulle somme erogate al lavoratore intermittente, va segnalato che in caso di corresponsione dell’indennità mensile di disponibilità il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad effettuare i medesimi adempimenti fiscali previsti per il pagamento della retribuzione a fronte delle prestazioni di lavoro dipendente rese a seguito della chiamata.
Come previsto dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, l’indennità mensile di disponibilità (divisibile in quote orarie) spetta nei periodi di attesa di utilizzazione al lavoratore che si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. Secondo quanto stabilito dal successivo DM 10 marzo 2004, tale indennità non può essere inferiore al 20% della retribuzione del CCNL applicato (costituita da minimo tabellare, indennità di contingenza, E.D.R., ratei di mensilità aggiuntive). Per la determinazione delle quote orarie occorre fare riferimento al divisore orario previsto dal CCNL vigente.
Inoltre, l’indennità non si computa ai fini di istituti di legge o contrattuali (TFR, mensilità aggiuntive ecc.) e sull’effettivo ammontare della stessa sono dovuti i contributi, anche in deroga alle disposizioni sui minimali contributivi. Ai fini dei versamenti contributivi, gli Enti previdenziali non hanno ancora fornito le relative istruzioni operative.
In risposta ad uno specifico quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, l’Agenzia ha sostenuto, con Parere 28 ottobre 2004, n. 32340, che l’indennità di disponibilità costituisce reddito di lavoro dipendente, in quanto rappresenta il corrispettivo dell’obbligo del lavoratore di restare a disposizione del datore di lavoro in attesa di essere impiegato. Nella categoria dei redditi di lavoro dipendente - sottolinea, infatti, l’Agenzia delle Entrate - sono ricomprese tutte le somme, in denaro o natura, che il dipendente riceve dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro, prescindendo dall’effettiva prestazione lavorativa.
Dalla predetta classificazione della indennità di disponibilità nell’alveo dei redditi di lavoro dipendente deriva che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare all’atto del pagamento sull’indennità di disponibilità le ritenute a titolo d’acconto IRPEF, con obbligo di rivalsa, ragguagliando al periodo di paga (mensile) i corrispondenti scaglioni annui di reddito.
Le ritenute sono calcolate sulle somme imponibili, ovvero sull’indennità corrisposta, al netto della deduzione della base imponibile (cd. no tax area) e degli oneri deducibili di cui agli articoli 10 e 11 TUIR ed applicando le previste detrazioni d’imposta (per carichi familiari, per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, per oneri, quest’ultima in sede di conguaglio).
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo e in sede di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso deve procedere altresì alle operazioni di conguaglio tra le ritenute già operate nei singoli periodi di paga sulla parte imponibile dell’indennità di disponibilità nonché sulle retribuzioni corrisposte che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente a norma dell’art. 51 TUIR – e l’imposta dovuta sui redditi di lavoro dipendente complessivamente corrisposti. Inoltre, se dal conguaglio fiscale risulta un’imposta IRPEF netta a debito superiore a 10,33 euro, il datore di lavoro deve trattenere anche l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF.
I dati relativi al trattamento fiscale applicato nel periodo d’imposta vanno esposti nel modello CUD che il sostituto d’imposta rilascia ai percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati entro il 15 marzo dell’anno successivo (ed entro 12 giorni in caso di richiesta dell’interessato, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro) nonché nella dichiarazione annuale del sostituto d’imposta (modello 770 Semplificato). 0.08 s
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 Argomenti trattati
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 Riferimenti nel testo
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NORMATIVE

 | RD 6 Dicembre 1923, n. 2657
 Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita... | | |  | DM 23 Ottobre 2004
 Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10... | | |  | D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276
 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. | | |  | DM 10 Marzo 2004
 Indennita' mensile di disponibilita' da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.... | | |  | DPR 22 Dicembre 1986, n. 917
 Testo unico delle imposte sui redditi. |
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