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Sintesi di Venerdì 10 Giugno 2005 Stampa questa pagina   Segnala via mail

Le novità IRPEF in vigore dal 2005: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate


Ad integrazione delle prime istruzioni emanate con Apri in una nuova finestra Circolare 3 gennaio 2005, n. 2, con riferimento alle novità del secondo modulo di riforma dell’IRPEF introdotte dalla Legge Finanziaria 2005 (Apri in una nuova finestra Legge 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 349-353), l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta in materia, con Apri in una nuova finestra Circolare 6 giugno 2005, n. 31/E, fornendo importanti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti di tassazione.


APPLICABILITà DELLE NUOVE DEDUZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA AI SOGGETTI NON RESIDENTI
Anche le nuove deduzioni per oneri di famiglia, che hanno sostituito le detrazioni per carichi di famiglia, non sono applicabili ai soggetti non residenti, sottoposti ad imposizione fiscale in Italia per il reddito qui prodotto. Pertanto, la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta continua ad essere costituita dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati dall’art. 24 Apri in una nuova finestra TUIR e della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (cd. no tax area), ma non anche al netto delle deduzioni per oneri familiari.


DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE ADDIZIONALI IRPEF

È stato definitivamente risolto il dubbio sorto, in mancanza di un’espressa disposizione, in merito all’applicazione delle nuove deduzioni per oneri di famiglia per la determinazione della base imponibile di calcolo delle addizionali comunali e regionali IRPEF.
A differenza di quanto previsto per la cd. no tax area, esplicitamente esclusa dalla determinazione della base imponibile delle addizionali, le nuove deduzioni per oneri di famiglia diminuiscono anche la base di calcolo delle addizionali.
Di conseguenza, la base imponibile costituita dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF deve essere decurtata, oltre che degli oneri deducibili di cui all’art. 10 TUIR, anche delle nuove deduzioni per oneri familiari.
È confermato, inoltre, che se per lo stesso anno non risulta dovuto alcun importo a titolo di IRPEF, anche per effetto delle nuove deduzioni per oneri di famiglia, neppure le relative addizionali comunali e regionali sono dovute. Invece, nell’ipotesi in cui le deduzioni per oneri familiari generano un debito d’imposta, seppure più basso, sono dovute anche le addizionali IRPEF, la cui base imponibile deve essere determinata al netto anche delle predette deduzioni per oneri di famiglia.


CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE

Il ricorso al meccanismo della clausola di salvaguardia è ammesso anche in caso di eventuale fruizione della nuova deduzione per addetti all’assistenza personale.
Per individuare il sistema di tassazione più favorevole, pertanto, il contribuente deve confrontare l’imposta dovuta applicando le regole previste per l’anno 2005, che comprendono la nuova deduzione per le spese di assistenza personale in caso di non autosufficienza, con l’imposta dovuta applicando le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2004, basate sul primo modulo di riforma dell’IRPEF che non contemplavano ancora la deduzione per le spese di assistenza personale, nonchè con l’imposta dovuta applicando le regole in vigore al 31 dicembre 2002, prima della riforma dell’IRPEF.
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 Argomenti trattati

• Imposte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati
  · Addizionale comunale Irpef
  · Addizionale regionale Irpef
  · Deduzioni fiscali
  · Determinazione della base imponibile
  · Detrazioni fiscali


 Riferimenti nel testo

NORMATIVE

Apri in una nuova finestraCircolare Ministero dell'Economia e delle Finanze
2 Gennaio 2005,
n. 2/E


Riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Legge finanziaria per il 2005.
 
Apri in una nuova finestraLegge
30 Dicembre 2004,
n. 311


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
 
Apri in una nuova finestraCircolare Ministero dell'Economia e delle Finanze
6 Giugno 2005,
n. 31/E


Ulteriori chiarimenti in merito al secondo modulo di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - legge finanziaria per il 2005.
 
Apri in una nuova finestraDPR
22 Dicembre 1986,
n. 917


Testo unico delle imposte sui redditi.


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