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Sintesi di Giovedì 12 Gennaio 2006 |
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 Le novità in vigore per il 2006 per effetto di disposizioni normative già operative

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In aggiunta alle novità introdotte dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006), già oggetto di commento nel testo “ Le novità della Legge Finanziaria per il 2006 in materia di lavoro”, al quale si fa rinvio, dal 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore una serie di ulteriori novità nella gestione dei rapporti di lavoro, per effetto di disposizioni normative già vigenti, che si riepilogano qui di seguito.
TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: NON SI APPLICA PIÙ LA DETRAZIONE “TRANSITORIA” DI 61,97 EURO PER I CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 (art. 11, comma 5), con il 31 dicembre 2005 è venuta a scadenza l’applicazione della detrazione di 61,97 euro annui dall’imposta lorda relativa ai trattamenti di fine rapporto liquidati per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2001 fino alla data di entrata in vigore della riforma del trattamento di fine rapporto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005. Sembra chiaro che, in forza del riferimento della disposizione normativa alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non già a quella di maturazione del diritto alla percezione del TFR, la detrazione debba essere applicata, salvi eventuali diversi chiarimenti ministeriali, anche per le cessazioni intervenute sino alla data del 31 dicembre 2005, compresa.
Si ricorda che il provvedimento di riforma del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare, emanato con D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008.
È, invece, prevista a regime l’applicazione dell’ulteriore detrazione pari a 61,97 euro annui dall’imposta lorda relativa ai trattamenti di fine rapporto liquidati a seguito della cessazione di contratti a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni. Non rilevano, a tal fine, i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per una delle cause previste dall' art. 2110 Cod. Civ. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio).
Tale detrazione non spetta per i TFR liquidati alla cessazione di rapporti di lavoro che, sorti come contratti a tempo determinato, siano stati trasformati, senza liquidazione del TFR ad esso relativo, in contratti a tempo indeterminato.
Entrambe le detrazioni, sia quella a regime sia quella transitoria, si applicano sulle quote di TFR maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001, in riduzione dell’imposta lorda calcolata sull’imponibile del TFR maturato a partire da tale data e fino a capienza della stessa. Le detrazioni non spettano per i periodi in cui non è maturato il TFR e vanno riproporzionate in caso di orario ridotto. Le stesse non competono sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione di TFR, mentre spettano su quelle corrisposte a titolo di acconto del TFR.
DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI VERSATI DAI VECCHI ISCRITTI AI VECCHI FONDI PENSIONE: SCADENZA DEL REGIME SPECIALE
È scaduto il 31 dicembre 2005, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 (art. 4, comma 3), il regime speciale di deducibilità dei contributi versati dai vecchi iscritti a vecchi fondi, vale a dire, dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari entro il 28 aprile 1993, già istituite alla data del 15 novembre 2002 (es. Previndai e Previndapi).
Il particolare regime è rimasto in vigore per un periodo transitorio di 5 anni (ovvero, con riferimento ai contributi versati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005) e prevedeva la deducibilità dal reddito complessivo del lavoratore del minore importo tra:- 12% del reddito complessivo annuo;
- ammontare dei contributi (sia a carico del datore di lavoro che a carico del lavoratore) effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad un’annualità di iscrizione (intesa come 12 mesi, anche se riferiti a due anni diversi), se superiore a 5.164,57 euro;
- 5.164,57 euro.
Dal 1° gennaio 2006 troverà applicazione il regime ordinario di deducibilità e, quindi, sarà deducibile dal reddito imponibile del lavoratore iscritto il minore importo tra:- 12% del reddito complessivo annuo (limite percentuale);
- 5.164,57 euro (limite assoluto).
Va rilevato, invece, che trova applicazione a regime la totale deducibilità, senza limiti di importo, dei contributi versati a fondi di previdenza complementare in stato di accertato rilevante squilibrio finanziario (Mario Negri per i Dirigenti Commercio), come previsto dalla Legge Finanziaria per il 2004 (Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 119), a modifica della previsione di applicazione transitoria contenuta nell’art. 4, comma 3-bis, cit. D.Lgs. n. 47/2000.
CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA PRESSO L’INPS
(collaboratori coordinati e continuativi, anche occasionali, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali, liberi professionisti privi di cassa previdenziale, associati in partecipazione)
In virtù del graduale incremento annuo dell’aliquota IVS pari allo 0,20%, previsto sino al raggiungimento della misura del 19%, dal 1° gennaio 2006 le aliquote contributive della Gestione separata presso l'INPS per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie né titolari di pensione passano dal 18% al 18,20% (comprensiva dell’aliquota dello 0,50% per malattia, maternità e ANF) e dal 19% al 19,20% (comprensiva dell’aliquota dello 0,50% per malattia, maternità e ANF) sulle quote di compenso eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Restano invece invariate le aliquote contributive del 10% e 15%, rispettivamente, applicate per i soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione superstiti o indiretta nonché i titolari di pensione diretta.
La ripartizione delle predette aliquote resta invariata per i 2/3 a carico del committente e per l’1/3 a carico dell’iscritto alla Gestione separata.
Per quanto riguarda gli associati in partecipazione, le aliquote applicabili (ripartite per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato) dal 1° gennaio 2006 sono le seguenti:- 17,70% per la generalità degli associati in partecipazione fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile;
- 18,70% per la generalità degli associati in partecipazione oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile;
- 18,20% (comprensiva dell’aliquota dello 0,50% per malattia, maternità e ANF) per gli associati non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile;
- 19,20% (comprensiva dell’aliquota dello 0,50% per malattia, maternità e ANF) per gli associati non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Si ricorda che gli importi aggiornati per l’anno 2006 del tetto di retribuzione pensionabile nonché del massimale contributivo annuo saranno comunicati come ogni anno dall’INPS con apposita circolare.
CONTRIBUZIONE AGENTI ENASARCO
In attuazione di quanto previsto dal Regolamento Enasarco 30 dicembre 2003 (art. 4), dal 1° gennaio 2006 a regime, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti preponenti all’Enasarco sulle provvigioni corrisposte agli agenti che operano in forma di ditta individuale o società di persone si eleva dal 13% al 13,50% (ripartita per il 6,75% a carico del preponente e per il 6,75% a carico dell’agente). Restano invariati gli importi, distinti per agenti plurimandatari e monomandatari, dei massimali provvigionali annui (rispettivamente, pari a 14.027 e 24.548 euro) e del contributo annuo minimo (rispettivamente, pari a 350 e 700 euro).
FONDI DIRIGENTI COMMERCIO
La contribuzione dovuta dalle aziende al Fondo Mario Negri si eleva dal 11,66% al 11,68% (10,14% contributo ordinario + 1,54% contributo integrativo). Passa, invece, dal 4,36% al 4,38% la contribuzione a carico azienda per i dirigenti di prima nomina (si tratta dei dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 39° anno di età e dei quadri che, avendo maturato un’anzianità nella qualifica nella stessa azienda pari o superiore a 5 anni, vengono nominati dirigenti entro il compimento del 48° anno di età, assunti o nominati con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° giugno 2004 sino al 31 dicembre 2006).
Tali variazioni sono state previste dal CCNL Dirigenti di aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 27 maggio 2004. Resta fermo il contributo pari all’1% a carico del dirigente nonché la misura della retribuzione convenzionale di riferimento pari a 59.224,54 euro sulla quale applicare le predette aliquote.
Rimangono invariate le contribuzioni al Fondo M. Besusso – FASDAC (5,7% a carico azienda e 1,87% a carico dirigente sulla retribuzione convenzionale annua di 45.940 euro) e al Fondo A. Pastore – PREVIR (4.803,50 euro annui a carico azienda e 464,81 euro annui a carico dirigente).
FONDI DIRIGENTI INDUSTRIA
La contribuzione annua da versare trimestralmente al FASI è incrementata, come stabilito dal CCNL Dirigenti di aziende industriali 24 novembre 2004, nelle seguenti misure annue:- da 1.380 euro a 1.440 euro, a carico azienda, per ogni dirigente in servizio iscritto o che si iscriverà al Fondo;
- da 912 a 972 euro, a carico azienda, per ogni dirigente in servizio, anche non iscritto, a favore dei dirigenti pensionati;
- da 684 a 732 euro, a carico del dirigente iscritto o che si iscriverà al Fondo, quale contributo annuo individuale.
Il contributo annuo a carico del dirigente pensionato aumenta, inoltre, da 732 euro a 804 euro, ad eccezione dei dirigenti in pensione con decorrenza precedente al 1988 per i quali il contributo sarà pari a 732 euro.
Restano invece invariate, rispetto alle misure già previste per il 2005, le quote di accantonamento annuale del TFR destinate al PREVINDAI così articolate:
dirigenti vecchi iscritti (già iscritti prima del 28 aprile 1993 al Previndai o altro Fondo di previdenza complementare già istituito al 15 novembre 1992) - 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ogni dirigente in servizio utile ai fini del TFR;
dirigenti nuovi iscritti con prima occupazione precedente al 28 aprile 1993 - 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ogni dirigente in servizio utile ai fini del TFR;
dirigenti nuovi iscritti con prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 - integrale accantonamento annuale del TFR.
Già dal 1° gennaio 2005 è stata inoltre prevista la facoltà per gli iscritti al Fondo di versare contributi aggiuntivi volontari, a totale carico degli iscritti stessi, nelle seguenti misure, a scelta del dirigente: 1%, 1,5% o 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente utile ai fini del TFR. La misura prescelta del contributo aggiuntivo deve essere comunicata dal dirigente all’atto dell’opzione al Fondo e all’azienda. La contribuzione aggiuntiva potrà essere modificata nel tempo, ma ad intervalli non inferiori all’anno e dovrà essere versata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento della contribuzione ordinaria.
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FON.TE
Come previsto dal CCNL 2 luglio 2004 per i dipendenti da aziende del settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, dal 1° gennaio 2006 il contributo, a carico azienda, da versare al Fondo di previdenza complementare di settore (FON.TE) per ogni iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto (comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa). Resta invariata la misura della contribuzione minima a carico dei lavoratori, pari allo 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa. 0.24 s
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