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Sintesi di Giovedì 14 Febbraio 2008 Stampa questa pagina   Segnala via mail

Inps: determinazione per l’anno 2008 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento dei valori per il calcolo delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovute


L’INPS con Apri in una nuova finestra Circolare 1° febbraio 2008, n. 11, ha fornito i valori rivalutati in base alla variazione percentuale utile ai fini della perequazione automatica delle pensioni, pari all’1,7%, per la determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali per l’anno 2008. Tali importi devono essere utilizzati dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2008.


MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La base imponibile di reddito di lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione per i dipendenti a tempo pieno appartenenti ai settori di interesse più generale - vale a dire industria, terziario, credito e assicurazioni - deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile stabilita dalla contrattazione collettiva; sia al minimale di retribuzione giornaliera rivalutato pari a 42,14 euro per gli impiegati e gli operai (9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti pari dal 1° gennaio 2008 a 443,56 euro mensili) e a 116,58 euro per i dirigenti.


MINIMALI CONTRIBUTIVI PER LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE

Il minimale di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere da applicare per l’anno 2008 è pari a 23,41 euro.


LAVORATORI A DOMICILIO

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è fissato per l’anno 2008 a 23,41 euro, comunque da ragguagliare al minimale di retribuzione giornaliero di 42,14 euro. Si precisa che, anche per tale categoria di lavoratori, deve essere applicata la retribuzione minima contrattuale stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989).


LAVORATORI DI SOCIETà ED ORGANISMI COOPERATIVI DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602

Sulla base di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il processo di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori. Il minimale giornaliero risulta pertanto pari a euro 42,14. Anche per la determinazione del minimale orario, da utilizzare per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori a tempo parziale, la normativa è quella prevista per la generalità dei lavoratori.


COOPERATIVE SOCIALI

Al fine di equiparare la retribuzione imponibile a quella della generalità dei lavoratori dipendenti, per la categoria dei soci lavoratori di cooperativa deve essere aumentata la retribuzione minima imponibile giornaliera nella misura percentuale del 60% determinata nel modo seguente:

Minimo contrattuale giornaliero – retribuzione giornaliera imponibile ex DM
=
Differenza retributiva X 60%
=
Incremento retributivo anno 2008

Retribuzione giornaliera imponibile per anno 2008
=
Retribuzione giornaliera imponibile ex DM + Incremento retributivo anno 2008


RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Ai fini contributivi la retribuzione dei lavoratori a tempo parziale deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile prevista da leggi, regolamenti e contratti collettivi o individuali; sia ad uno specifico minimale orario. Tale minimale orario si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale (che sono sempre 6, anche se l’orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giorni) e dividendo l’importo ottenuto per l’orario normale di lavoro previsto dal CCNL di categoria o, in mancanza, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale.
Nell’ipotesi di un normale orario settimanale di 40 ore settimanali, il minimale retributivo orario è pari per l’anno 2008 a 6,32 euro.
Il procedimento di calcolo è il seguente:

(€ 42,14) x (6)/(40) = € 6,32


QUOTA DI RETRIBUZIONE SOGGETTA NELL’ANNO 2008 ALL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DI UN PUNTO PERCENTUALE

La prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto a carico del lavoratore, a norma dell’art. 3-ter, della Apri in una nuova finestra Legge 14 novembre 1992, n. 438, un’aliquota aggiuntiva dell’1%, a favore dei regimi pensionistici con aliquote contributive per i lavoratori inferiori al 10%, è stata rivalutata per l’anno in corso nelle seguenti misure: 40.765,00 euro su base annua e 3.397,00 euro su base mensile.


MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, Apri in una nuova finestra Legge 8 agosto 1995, n. 335 da applicare ai nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo è pari per l’anno 2008 a 88.669,00 euro.
Si ricorda che tale massimale si applica anche sui contributi dovuti alla Gestione separata INPS per i lavoratori autonomi e parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, incaricati della vendita a domicilio, liberi professionisti privi di cassa di previdenza, autonomi occasionali, associati in partecipazione). Inoltre, il massimale contributivo INPDAI per i dirigenti di aziende industriali è stato soppresso dal 1° gennaio 2003, a seguito della confluenza dell’INPDAI nell’INPS, con la conseguenza che per i dirigenti precedentemente soggetti all’applicazione del soppresso massimale l’intero emolumento imponibile sarà assoggettato a contribuzione.


LIMITE PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FIGURATIVI

Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio 2008 pari a 443,56 euro, il limite settimanale è pertanto pari a 177,42 euro (9.225,84 euro come limite annuale).


IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ed assimilato possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, se la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo relativo ad un periodo di 12 mesi che termina al 31 agosto di ogni anno supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998.

Non essendosi verificate le suddette condizioni previste dalla legge, anche per l’anno 2008 risultano confermati i valori già stabiliti dal Apri in una nuova finestra D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

Anno 2008
Euro
Erogazioni liberali (tetto annuo)
258,23
Valore (giornaliero) delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa
5,29
Fringe benefit (tetto annuo)
258,23
Indennità di trasferta intera Italia (tetto giornaliero)
46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia (tetto giornaliero)
30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia (tetto giornaliero)
15,49
Indennità di trasferta intera estero (tetto giornaliero)
77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero (tetto giornaliero)
51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero (tetto giornaliero)
25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto annuo)
1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto annuo)
4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto annuo)
2.065,83


MASSIMALE GIORNALIERO PER LE CONTRIBUZIONI DI MALATTIA E MATERNITà DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il massimale giornaliero da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato per il 2008 nella misura di 67,14 euro.


PRESTAZIONI DI MATERNITà OBBLIGATORIA A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO

Gli oneri per le prestazioni di maternità obbligatoria per i parti, le adozioni e gli affidamenti avvenuti dal 2 luglio 2000 sono posti a carico del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78), entro il complessivo importo di 1.548,58 euro, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dall’ISTAT, secondo le seguenti misure:

Anno
Euro
2001
1.589,65
2002
1.632,58
2003
1.671,76
2004
1.713,55
2005
1.747,82
2006
1.777,53
2007
1.813,08
2008
1.843,90


REGOLARIZZAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2008

I datori di lavoro che non hanno applicato i valori rivalutati per l’anno in corso dal periodo di paga di gennaio 2008 possono procedere alla regolarizzazione entro il 16 maggio 2008 (mod. DM 10 di aprile 2008 da trasmettere entro il 31 maggio) secondo le seguenti modalità:

a) Regolarizzazione dei minimali giornalieri ed orari: calcolo delle differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2007 e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, tali differenze saranno da portare in aumento alle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione, determinando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

b) Regolarizzazione aliquota aggiuntiva 1%: la differenza contributiva a credito dell’azienda, da rendere ai lavoratori, per l’aumento della quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% va riportata nel quadro D del modello DM 10/2, utilizzando i codici previsti dalla Apri in una nuova finestra Circolare 21 dicembre 2007, n. 136 in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.
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    » Minimali e massimali contributivi


 Riferimenti nel testo

NORMATIVE

Apri in una nuova finestraCircolare INPS
1 Febbraio 2008,
n. 11


Determinazione per l’anno 2008 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed...
 
Apri in una nuova finestraLegge
14 Novembre 1992,
n. 438


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni...
 
Apri in una nuova finestraLegge
8 Agosto 1995,
n. 335


Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
 
Apri in una nuova finestraD.Lgs.
2 Settembre 1997,
n. 314


Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di...
 
Apri in una nuova finestraCircolare INPS
21 Dicembre 2007,
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Conguaglio di fine anno 2007 dei contributi previdenziali e assistenziali. Fondo di Tesoreria: conguagli e modalità di versamento da parte delle aziende che hanno iniziato l’attività in...


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