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Sintesi di Venerdì 30 Settembre 2005 |
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 Riforma delle pensioni: l’INPS spiega le nuove disposizioni per l’accesso alle pensioni di anzianità e vecchiaia dal 2008

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Le nuove disposizioni previste dalla Legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di accesso al pensionamento nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti e nella Gestione separata, in vigore dal 1° gennaio 2008, sono oggetto della recente Circolare INPS 19 settembre 2005, n. 105.
Si sottolinea, in particolare, che con effetto dal 1° gennaio 2008 la riforma prevede una progressiva elevazione dell’età di accesso alla pensione (v. Allegato 2) nonché una modifica delle cd. “finestre” di uscita (v. Allegati 3 e 4), per tutti gli iscritti all’AGO e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, eccetto le forme pensionistiche gestite dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti.
Tali disposizioni riguarderanno sia i lavoratori che accedono alla pensione di anzianità calcolata con il sistema di calcolo retributivo e misto sia i lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo contributivo (tra i quali sono compresi i lavoratori assicurati presso la Gestione separata presso l’INPS, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria).
I requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo sono indicati nella sottostante tabella:
Tabella
Le disposizioni anteriori all’entrata in vigore della Legge delega resteranno, invece, in vigore per l’accesso alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto.
Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015 è prevista, inoltre, una sperimentazione per le lavoratrici che potranno accedere al pensionamento con almeno 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva ed un’età non inferiore ai 57 anni, se lavoratrici dipendenti, e 58 anni, se autonome, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento di pensione secondo le regole del sistema contributivo di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180.
Gli attuali requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità verranno mantenuti, entro il limite di 10.000 unità, per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi stipulati prima del 1° marzo 2004, e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità nonché per i lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali.
Continueranno, altresì, a trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di pensionamenti di anzianità prima della data di entrata in vigore della Legge delega (6 ottobre 2004) per i lavoratori autorizzati prima del 1° marzo 2004 alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed il personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e i rispettivi dirigenti. Chiarimenti in merito alle categorie di lavoratori cui continua ad applicarsi la vigente normativa sono stati forniti dall’INPS, con Messaggio 17 giugno 2005, n. 22987. 0.06 s
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 Riferimenti nel testo
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NORMATIVE

 | Legge 23 Agosto 2004, n. 243
 Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli... | | |  | Circolare INPS 19 Settembre 2005, n. 105
 Legge 23 agosto 2004, n. 243: “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione... | | |  | Messaggio INPS 17 Giugno 2005, n. 22987
 Legge 23 agosto 2004, n. 243: nuove disposizioni in materia di accesso a pensione. Chiarimenti. |
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