 |
Sintesi di Venerdì 5 Novembre 2004 |
 |
|
 |
 |
 Bonus pensioni: in attesa della circolare operativa, l'Istituto fornisce ulteriori chiarimenti

|
|
Con Messaggio 2 novembre 2004, n. 35093, l’INPS è intervenuto a fornire ulteriori precisazioni in merito all’applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, anticipando altresì la prossima emanazione dell’attesa circolare operativa con l’indicazione delle modalità di compilazione della denuncia contributiva mensile nonché di effettuazione delle operazioni di conguaglio per i casi in cui la comunicazione e la certificazione da parte dell’INPS perverranno successivamente alla decorrenza del diritto all’incentivo.
Modificando le precedenti istruzioni contenute nel Messaggio INPS 1° ottobre 2004, n. 30721 ed in conformità alle disposizioni del DM 6 ottobre 2004, l’Istituto, in particolare, ha chiarito definitivamente da quando decorre il diritto all’incentivo - con il conseguente venire meno dell’obbligo di versamento dei contributi riferiti al corrispondente periodo di paga - vale a dire:- dal mese successivo alla data di ricezione della domanda da parte della competente sede INPS, se la stessa è presentata contestualmente o successivamente all’apertura della finestra di accesso;
- dal mese di apertura della finestra, se la domanda è ricevuta dall’INPS entro la fine del mese precedente a quello di apertura della finestra.
Resta fermo che l’importo dei contributi non versati dovrà essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.
Viene altresì precisato che hanno diritto al riconoscimento dell’incentivo i lavoratori dipendenti del settore privato, anche in regime di lavoro part-time, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o alle forme sostitutiva della stessa, che hanno maturato i requisiti previsti per il pensionamento di anzianità.
Inoltre, ai fini dell’accertamento dell’appartenenza del lavoratore dipendente al settore privato, occorre fare riferimento alla natura del datore di lavoro, ed in particolare, alle posizioni contributive inquadrate, ai fini previdenziali, con c.s.c. 2.xx.xx e 3.xx.xx.. Tuttavia, va tenuto presente che con c.s.c. 2.xx.xx. sono classificati anche gli enti pubblici economici, come le aziende speciali ex municipalizzate, i cui lavoratori hanno diritto al bonus pensioni.
L’Istituto ha chiarito poi che il modello LC7 per la richiesta di fruizione dell’incentivo da parte del lavoratore vale anche come richiesta della certificazione del diritto alla pensione, qualora lo stesso non ne sia già in possesso. In questo caso al modello LC7 va allegata preferibilmente la domanda di certificazione (modello LC1).
È confermato che, soltanto dopo aver ricevuto da parte dell’INPS la certificazione del diritto alla pensione (modello LC8), il datore di lavoro deve interrompere il versamento all’INPS dei contributi IVS, compreso il contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote retributive superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per l’anno 2004 a 37.883,00 euro annui e a 3.157,00 euro su base mensile). 0.08 s
|
 |
 Utenti registrati
 |
 Soggetti interessati
 |
|
|
 Argomenti trattati
 |
|
|
 Riferimenti nel testo
 |
NORMATIVE

|
|
|