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Sintesi di Lunedì 16 Ottobre 2006 |
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 Benefit auto: le novità in materia di determinazione della base imponibile

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In data 3 ottobre 2006 è entrato in vigore il DL 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Tale provvedimento stabilisce all’articolo 7, comma 25, che, laddove sia stato assegnato al lavoratore un autoveicolo in uso promiscuo, si assuma, ai fini della determinazione del reddito non più il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri (e calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali definite dall’Automobile Club d'Italia), bensì il 50% di detto importo.
L’elevamento dell’aliquota percentuale impiegata per determinare il reddito da assoggettare a prelievo contributivo e ritenute fiscali comporta un aumento della base imponibile e, conseguentemente, un incremento della contribuzione posta a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore nonché delle ritenute fiscali.
Dall’applicazione di tale norma deriva inoltre un corrispondente aumento della retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Dunque, a decorrere dal periodo di paga in corso al 3 ottobre 2006, il sostituto di imposta è tenuto ad applicare la nuova disposizione di determinazione della base imponibile del benefit e ciò sino a quando questo avrà efficacia giuridica.
Il decreto legge decade, infatti, se non è convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il cit. DL n. 262/2006 prevede, altresì, che la nuova disposizione trova applicazione sin dal periodo di imposta in corso al 3 ottobre 2006. Pertanto, laddove il provvedimento fosse convertito in legge, si renderebbe necessario un conguaglio mediante il quale adeguare alle nuove prescrizioni anche il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2006. 0.05 s
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