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Sintesi di Venerdì 15 Ottobre 2004 |
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 In Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo della Riforma Biagi che entrerà in vigore dal prossimo 26 ottobre 2004

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Nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2004, n. 239, è stato pubblicato il D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, recante disposizioni correttive del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, noto come Riforma Biagi, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Di seguito, riportiamo in sintesi le disposizioni correttive introdotte dal provvedimento.
ATTIVITà DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, INTERMEDIAZIONE, RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE, RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE- requisiti finanziari per l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro, con ampliamento dei soggetti che possono rilasciare le fideiussioni a garanzia dei crediti retributivi e contributivi;
- regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione svolte dai comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, dalle camere di commercio e dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado;
- disciplina ad opera delle regioni delle procedure di autorizzazione di competenza regionale per l’esercizio delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- nell’ambito dei regimi particolari di autorizzazione, limitazioni all’esercizio delle attività di intermediazione nella forma del consorzio nonché all’esercizio delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, a favore di imprese con sede legale in regioni diverse dalla regione che ha rilasciato l’autorizzazione;
- contributi ai fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito dovuti dalle società di somministrazione di lavoro: per i settori dell’edilizia e agricoltura restano salve, in ogni caso, le previsioni del contratti collettivi che disciplinano il ricorso alla somministrazione di lavoro;
- sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancanza nel contratto di somministrazione degli elementi previsti dalla legge e nullità del contratto di somministrazione, con conseguente assunzione presso il soggetto utilizzatore, in caso di mancanza di forma scritta;
- inasprimento del regime sanzionatorio per l’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione di personale e ricollocazione professionale nonché ricorso alla somministrazione di lavoratori tramite soggetti diversi dalle agenzie autorizzate.
APPALTO DI OPERE E SERVIZI E DISTACCO DI PERSONALE- responsabilità in solido dell’appaltante o committente e dell’appaltatore per il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori e dei contributi previdenziali entro un anno dalla cessazione dell’appalto, salvo previsioni diverse dei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative e salva l’ipotesi che il committente sia una persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale;
- il suddetto regime di solidarietà si applica anche nel caso di cessione di ramo d’azienda e stipula di un contratto di appalto tra alienante ed acquirente, la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo aziendale oggetto della cessione;
- inasprimento dell’apparato sanzionatorio in caso di appalto di servizi e distacco di manodopera privi dei requisiti di liceità stabiliti dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 276/2003.
CONTRATTI DI APPRENDISTATO- la sanzione prevista in caso di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di formazione degli apprendisti, tale da impedire la realizzazione delle finalità di formazione e qualificazione del contratto di apprendistato (consistente nel versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%) esclude l’applicazione di ogni altra sanzione per omissione di contribuzione;
- possibilità di adibire l’apprendista a mansioni di manovalanza e lavorazioni in serie, venendo abrogate le relative disposizioni di divieto.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO- possibilità, in via transitoria, di stipulare contratti di formazione e lavoro nel periodo dal 24 ottobre 2003 al 31 ottobre 2004 sulla base dei progetti formativi approvati sino al 23 ottobre 2003 (autorizzazioni in corso di validità a tale data) e fruizione degli sgravi contributivi nel limite di 16.000 lavoratori, subordinatamente all’autorizzazione dell’INPS, a seguito di domanda del datore di lavoro da presentarsi entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (per i contratti di formazione e lavoro non ancora conclusi al 26 ottobre 2004) oppure entro il 25 novembre 2004 (per le assunzioni già intervenute al 26 ottobre 2004).
CONTRATTI DI INSERIMENTO- in caso di gravi inadempienze del datore di lavoro nella realizzazione dei progetti di inserimento e adattamento delle competenze professionali, tali da impedire la realizzazione delle finalità di addestramento ed adattamento professionale proprie del contratto di inserimento, la sanzione prevista (versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100%) esclude l’applicazione di ogni altra sanzione per omissione di contribuzione;
- l’applicazione degli sgravi contributivi per i contratti di inserimento prevista per tutte le categorie di lavoratori che possono essere assunti con tale forma contrattuale, ad eccezione dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE 12 dicembre 2002, n. 2204, come già specificato dal Ministero del Lavoro, con
Circolare 21 luglio 2004, n. 31.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE- gli accordi sindacali aziendali di transizione alla nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella cd. modalità a progetto potranno prevedere proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 24 ottobre 2003 con efficacia fino al 24 ottobre 2005;
- rinunce e transazioni nell’ambito dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto: possono essere oggetto di rinunce e transazioni tra le parti, in sede di certificazione del rapporto di lavoro, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere.
CONTRATTI DI LAVORO A CHIAMATA (LAVORO INTERMITTENTE)- ferma restando la possibilità di ricorso per le esigenze e casistiche previste dai contratti collettivi, immediata operatività per prestazioni da svolgere in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie o pasquali).
LOTTA AL LAVORO SOMMERSO NEL SETTORE DELL’EDILIZIA- a decorrere dalla data che verrà stabilita dal decreto ministeriale che dovrà definire la nuova modulistica per le comunicazione obbligatorie per il collocamento ordinario, la comunicazione di assunzione al competente Centro per l’Impiego deve essere effettuata dalle aziende edili il giorno anteriore alla data di instaurazione del rapporto di lavoro, anziché entro i 5 giorni successivi attualmente previsti;
- il committente o responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere all’amministrazione comunale prima dell’inizio dei lavori il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori, unitamente alla seguente documentazione relativa all’impresa esecutrice dei lavori: a) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica; b) dichiarazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; c) certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse edili. In mancanza della certificazione di regolarità contributiva, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo alla costruzione, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori.
LAVORO ACCESSORIO- sperimentazione del lavoro accessorio mediante l’utilizzo di buoni prepagati, il cui valore nominale sarà fissato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto correttivo (26 ottobre 2004);
- sono qualificate prestazioni occasionali di tipo accessorio le attività, specificamente individuate, di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno luogo a compensi complessivamente superiori a 5.000 euro (e non più, come inizialmente previsto dal D.Lgs. n. 276/2003, a 3.000 euro) sempre nel corso dell’anno solare.
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO- al fine di ridurre il contenzioso in materia, estensione dell’istituto della procedura volontaria della certificazione a tutti i contratti di lavoro.
ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGALI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE- gli adempimenti di legge in materia di amministrazione del personale possono essere eseguiti dai consorzi di società cooperative per conto delle società consorziate e i consorzi stessi possono delegarne l’effettuazione ad una società consorziata.
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