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Sintesi di Martedì 4 Novembre 2003 |
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 I nuovi contratti di apprendistato introdotti dalla Riforma Biagi
 La disciplina che verrà e la fase transitoria. Abolita la preventiva autorizzazione dei servizi ispettivi

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In stretta relazione con le disposizioni contenute nella Legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la riforma dell’istruzione obbligatoria e dell’obbligo formativo (cosiddetta Legge Moratti), il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (artt. 47-53 e 85) apporta significative novità al contratto di apprendistato, destinato a divenire un importante strumento di attuazione del nuovo sistema dell’istruzione e della formazione professionale, che prevede un ampliamento dell’obbligo scolastico e formativo fino al 18° anno di età. La citata Legge delega n. 53/2003 prevede che dal compimento dei 15 anni di età i diplomi e le qualifiche possono essere conseguiti in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato, in alternativa al sistema dei licei.
Il contratto di apprendistato viene pertanto adattato alle predette finalità formative e di istruzione ed è ora distinto in tre nuove tipologie, applicabili in tutti i settori di attività, che si differenziano per i destinatari, la durata e le caratteristiche del percorso formativo: - contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto–dovere di istruzione e formazione, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
- contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione, attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
- contratto di apprendistato per l’acquisizione di titoli di studio di livello secondario, universitari e di alta formazione nonché per la specializzazione tecnica superiore.
È importante sottolineare che, nelle more della regolamentazione del contratto ad opera delle Regioni e della contrattazione collettiva, le nuove disposizioni sul contratto di apprendistato non sono immediatamente operative ed applicabili in azienda.
In attesa di tale disciplina, si continua ad applicare la normativa vigente in materia ( Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 16, sulla disciplina dell’apprendistato, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 sulla tutela del lavoro giovanile, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 sull’orario di lavoro), con una innovazione assai rilevante, per quanto riguarda l’instaurazione del rapporto di lavoro con l’apprendista. Dal 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003) non è, infatti, più prevista la preventiva autorizzazione del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro. Di conseguenza, il datore di lavoro, dopo aver proceduto alla visita medica preassuntiva dell’apprendista, procede direttamente all’assunzione. Resta perciò fermo che gli obblighi formativi, interni ed esterni all’azienda, devono continuare ad essere adempiuti secondo quanto disposto dalla vigente normativa. 0.05 s
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