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Sintesi di Martedì 4 Novembre 2003 Stampa questa pagina   Segnala via mail

I nuovi contratti di apprendistato introdotti dalla Riforma Biagi

La disciplina che verrà e la fase transitoria. Abolita la preventiva autorizzazione dei servizi ispettivi



In stretta relazione con le disposizioni contenute nella Legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la riforma dell’istruzione obbligatoria e dell’obbligo formativo (cosiddetta Legge Moratti), il Apri in una nuova finestra D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (artt. 47-53 e 85) apporta significative novità al contratto di apprendistato, destinato a divenire un importante strumento di attuazione del nuovo sistema dell’istruzione e della formazione professionale, che prevede un ampliamento dell’obbligo scolastico e formativo fino al 18° anno di età. La citata Legge delega n. 53/2003 prevede che dal compimento dei 15 anni di età i diplomi e le qualifiche possono essere conseguiti in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato, in alternativa al sistema dei licei.

Il contratto di apprendistato viene pertanto adattato alle predette finalità formative e di istruzione ed è ora distinto in tre nuove tipologie, applicabili in tutti i settori di attività, che si differenziano per i destinatari, la durata e le caratteristiche del percorso formativo:
  1. contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto–dovere di istruzione e formazione, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
  2. contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione, attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
  3. contratto di apprendistato per l’acquisizione di titoli di studio di livello secondario, universitari e di alta formazione nonché per la specializzazione tecnica superiore.
È importante sottolineare che, nelle more della regolamentazione del contratto ad opera delle Regioni e della contrattazione collettiva, le nuove disposizioni sul contratto di apprendistato non sono immediatamente operative ed applicabili in azienda.
In attesa di tale disciplina, si continua ad applicare la normativa vigente in materia (Apri in una nuova finestra Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e Apri in una nuova finestra Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 16, sulla disciplina dell’apprendistato, Apri in una nuova finestra D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 sulla tutela del lavoro giovanile, Apri in una nuova finestra D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 sull’orario di lavoro), con una innovazione assai rilevante, per quanto riguarda l’instaurazione del rapporto di lavoro con l’apprendista. Dal 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del Apri in una nuova finestra D.Lgs. n. 276/2003) non è, infatti, più prevista la preventiva autorizzazione del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro. Di conseguenza, il datore di lavoro, dopo aver proceduto alla visita medica preassuntiva dell’apprendista, procede direttamente all’assunzione. Resta perciò fermo che gli obblighi formativi, interni ed esterni all’azienda, devono continuare ad essere adempiuti secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
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 Argomenti trattati

• Apprendistato
  · Agevolazioni contributive
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  · Inquadramento del lavoratore
  · Limiti di età
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• Legge Biagi
  · Apprendistato


 Riferimenti nel testo

NORMATIVE

Apri in una nuova finestraD.Lgs.
10 Settembre 2003,
n. 276


Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
 
Apri in una nuova finestraLegge
19 Gennaio 1955,
n. 25


Disciplina dell'apprendistato.
 
Apri in una nuova finestraLegge
24 Giugno 1997,
n. 196


Norme in materia di promozione dell'occupazione.
 
Apri in una nuova finestraD.Lgs.
4 Agosto 1999,
n. 345


Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
 
Apri in una nuova finestraD.Lgs.
8 Aprile 2003,
n. 66


Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.


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