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Sintesi di Giovedì 24 Marzo 2005 |
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 Contribuzione INPS per l’anno 2005: le variazioni delle aliquote contributive

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Con Circolare 14 marzo 2005, n. 43, l’INPS è intervenuto a fornire un riepilogo delle variazioni delle aliquote contributive con decorrenza dal 1° gennaio 2005, a finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti presso l’INPS, per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Dal 1° gennaio 2005 scatta l’incremento biennale pari allo 0,50% dell’aliquota IVS, disposto a partire dal 1° gennaio 1997, per i datori di lavoro per i quali la riduzione delle aliquote dovute per tbc, maternità e Cuaf, con effetto dal 1° gennaio 1996, non ha determinato il contestuale innalzamento dell’aliquota di finanziamento del FPLD al 32%.
Si ricorda, infatti, che con Decreto Ministeriale 21 febbraio 1996 l’aliquota IVS è stata elevata al 32% (27,57 + 4,43), con contestuale riduzione delle aliquote dovute per tbc (soppressa dal 1° gennaio 1999, salvo per i settori per i quali il contributo Cuaf risulta inferiore a quello dell’industria del 2,48%, per i quali la soppressione opera dal 1° gennaio 2000), maternità e Cuaf, rispettivamente nelle misure di 0,14%, 0,57% e 3,72%.
Conseguentemente, l’art. 27, comma 2-bis, Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto che gli aumenti contributivi derivanti dall’elevazione dell’aliquota IVS a carico dei datori di lavoro siano scaglionati, applicando un incremento dello 0,50% ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 1997, fino al raggiungimento dell’aliquota IVS del 32%. Per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo Gescal, soppresso dal 1° gennaio 1999, l’aliquota IVS verrà innalzata progressivamente sino al 32,70% (+0,70%, di cui 0,35% a carico dipendente).
Sono, in particolare, interessati dall’incremento biennale dello 0,50% i datori di lavoro che occupano personale all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati o con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale, ai sensi del Decreto Legge 31 luglio 1987, n. 317 (codici di autorizzazione 4C, 4Z e 1C).
Tali datori di lavoro sono, infatti, esonerati dal contributo Cuaf, con la conseguenza che l’aumento di 3,72% deve essere applicato in ragione di 0,50% dal 1° gennaio 1997, con un ultimo scaglione di aumento pari allo 0,22% dal 1° gennaio 2011, sino al raggiungimento dell’aliquota IVS del 32% (di cui 8,54% a carico dipendente).
L’ulteriore aliquota dello 0,70% non trova applicazione, in quanto per il personale in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati non era dovuto il contributo Gescal.
Dal mese di gennaio 2005, pertanto, l’aliquota IVS da applicare per il personale operante nei Paesi extracomunitari passa dal 30,28% (aumento già decorrente dal 1° gennaio 2003) al 30,78% (di cui 8,54% a carico dipendente).
Si rammenta che l’incremento biennale dello 0,50% riguarda altresì le seguenti categorie: - le amministrazioni statali e gli enti pubblici non soggetti alla contribuzione per la Cuaf, maternità e tbc;
- i datori di lavoro esonerati dalla Cuaf;
- le cooperative della piccola pesca (per questo settore l’aliquota è definitivamente fissata dal 1° gennaio 2003 al 14,60%, di cui 3,74% a carico del socio);
- i piloti dei porti.
Ulteriori indicazioni sono fornite dall’INPS per l’aumento graduale dell’aliquota IVS fino al 32% (32,70% per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo Gescal) per le aziende del settore della pesca e per gli organismi cooperativi di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
Per quanto riguarda i contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato ed indeterminato, l’INPS ha comunicato le aliquote da applicare per l’anno in corso, con Circolare 15 marzo 2005, n. 47.
Va segnalato, infine, che la Legge Finanziaria 2005 ( Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 155) ha previsto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, il Ministero del Lavoro può disporre, entro il 31 dicembre 2005, concessioni, anche senza soluzioni di continuità, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego di lavoratori coinvolti in tali programmi definiti in specifici accordi in sede governativa conclusi entro il 30 giugno 2005.
Pertanto, non essendo stata disposta direttamente la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinari e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza, l’INPS ha precisato che nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi non sono dovuti i contributi di finanziamento dei predetti trattamenti (e, quindi, da gennaio 2005 le procedure di controllo delle denunce contributive modelli DM10/2 non richiedono più tali aliquote contributive). Tali contributi potranno essere richiesti nel corso dell’anno, a seguito dell’emanazione dei presumibili provvedimenti di proroga e/o concessione dei suddetti trattamenti. 0.07 s
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 Riferimenti nel testo
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NORMATIVE

 | Circolare INPS 14 Marzo 2005, n. 43
 Anno 2005. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione. | | |  | DM 21 Febbraio 1996
 Elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva di finanziamento del Fondo pensioni dipendenti gestito dall'INPS. | | |  | DL 31 Dicembre 1996, n. 669
 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997. | | |  | DPR 30 Aprile 1970, n. 602
 Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società... | | |  | Circolare INPS 15 Marzo 2005, n. 47
 Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2005. | | |  | Legge 30 Dicembre 2004, n. 311
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). |
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