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Sintesi di Venerdì 13 Gennaio 2006 |
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 Collocamento obbligatorio: gli adempimenti del mese di gennaio e l'adeguamento delle sanzioni amministrative

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I datori di lavoro, pubblici e privati, obbligati all’assunzione di personale disabile – occupando più di 14 dipendenti – sono tenuti a presentare, anche in via telematica, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai Servizi provinciali del collocamento obbligatorio i prospetti informativi contenenti i dati relativi all’organico aziendale con riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Solo in caso di ricorrenza dell’obbligo di assunzione, l’invio del prospetto informativo vale anche come richiesta di avviamento al lavoro dei soggetti disabili.
I dati relativi all’organico dell’azienda da indicare nel prospetto sono i seguenti: - il numero complessivo dei lavoratori dipendenti ed il numero dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
- il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva (senza distinzioni per titolo invalidante e con indicazione del sesso, dell’età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro);
- il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, di formazione e lavoro, di apprendistato, di lavoro temporaneo o di reinserimento, ed il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di orfani, vedovi e profughi (si tratta, in particolare, degli orfani e dei coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, o in conseguenza dell’aggravamento dell’invalidità riportata per tali cause; dei coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; dei profughi italiani rimpatriati);
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
- per i datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell’inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, ed il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso ed età;
- la fruizione di autorizzazioni a titolo di esonero parziale o gradualità degli avviamenti, nonché di compensazione territoriale, con indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione, nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali.
I datori di lavoro che hanno sedi in più Province della stessa Regione o di Regioni diverse devono trasmettere i suddetti prospetti, separatamente, al servizio territorialmente competente per ciascuna sede e, complessivamente, al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.
Va segnalato, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con DM 12 dicembre 2005, con decorrenza dal 13 gennaio 2006 ha stabilito l’aggiornamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio, come di seguito indicate, in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 15, comma 5) che ha previsto un adeguamento quinquennale.
La sanzione amministrativa prevista per il ritardo nell’invio dei prospetti informativi ai competenti uffici del collocamento obbligatorio passa così da 516 euro, con maggiorazione di 25 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo, a 578,43 euro, con maggiorazione di 28,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
La sanzione amministrativa per la mancata copertura delle quote di riserva, per cause imputabili allo stesso datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assunzione di soggetti disabili nonché di soggetti appartenenti alle categorie protette (orfani, vedove e profughi), viene incrementata da 51 euro a 57,17 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni scopertura.
Inoltre, entro il prossimo 31 gennaio i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero dall'obbligo di assunzione dell'intera percentuale di disabili, a causa delle speciali condizioni dell'attività svolta, devono presentare al competente Servizio provinciale del collocamento obbligatorio il prospetto riepilogativo annuale dei versamenti al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, dal quale risultino - distintamente per semestre solare - i seguenti dati: - il numero dei lavoratori disabili non occupati per i quali l’esonero è in vigore;
- i giorni lavorativi soggetti al contributo;
- la data e l’importo dei versamenti effettuati.
I contributi esonerativi vanno versati in due rate semestrali posticipate con scadenza, rispettivamente, 16 gennaio per il semestre luglio-dicembre e 16 luglio per il semestre gennaio-giugno. Per il semestre luglio-dicembre 2005 il pagamento dovrà essere, pertanto, effettuato entro il 16 gennaio 2006.
La somma da versare per semestre è pari a 12,91 euro per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo nell’arco del periodo di durata dell’esonero parziale (considerando 5 o 6 giorni settimanali, a seconda del contratto collettivo applicato e, in caso di più contratti collettivi, di quello applicato al maggior numero di lavoratori).
Si rammenta che l'obbligo di pagamento del contributo decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale. Tuttavia, nei casi in cui venga richiesta agli Uffici provinciali la certificazione di ottemperanza agli obblighi del collocamento obbligatorio, da parte delle aziende che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, il contributo esonerativo deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda.
I criteri e le modalità di pagamento sono stabiliti dalle singole Regioni. Per quanto riguarda, in particolare, la Regione Lombardia si ricorda che sul bollettino di conto corrente postale (n. 54391206 intestato a Regione Lombardia – Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili) occorre indicare: - la causale del versamento;
- il contratto collettivo di lavoro di riferimento;
- i giorni lavorativi (5 o 6) previsti dal contratto collettivo di lavoro.
Per ulteriori dettagli ed indicazioni sulla disciplina del collocamento obbligatorio clicca su Norme per il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette. 0.10 s
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