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Sintesi di Giovedì 29 Dicembre 2005 Stampa questa pagina   Segnala via mail

Le novità della Legge Finanziaria per il 2006 in materia di lavoro


Nella seduta del 22 dicembre il Senato ha approvato il testo della Legge Finanziaria per il 2006, in attesa ora della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che si articola in un unico articolo e 612 commi, in vigore dal 1° gennaio 2006. Si illustrano di seguito le novità in materia di lavoro.


IMPRESE DI AUTOTRASPORTO: ESONERO CONTRIBUTIVO (ART. 1, COMMA 107)

Per l’anno 2005 è riconosciuto alle imprese di autotrasporto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, per la quota a carico del datore di lavoro. L’esonero è previsto nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, in ogni caso non superiori a 20, che sarà stabilito con decreto ministeriale, entro il tetto di spesa di 120 milioni di euro.


FRANCHIGIA DI 8.000 EURO PER I FRONTALIERI (ART. 1, COMMA 122)

Viene confermata anche per il periodo d’imposta 2006, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, l’applicazione della franchigia pari a 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotto dai soggetti residenti in Italia che prestano attività di lavoro dipendente all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Come già per gli anni 2003, 2004 e 2005, anche per il 2006 tali redditi concorreranno, pertanto, a formare il reddito complessivo soltanto per l’importo eccedente 8.000 euro.


CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (ART. 1, COMMA 123

Anche per l’anno 2006, come già previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse con finalità esclusivamente assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale (es. Fasi per i dirigenti di aziende industriali, Besusso per i dirigenti di aziende commerciali, Quas per i quadri del settore commercio ecc.) non formano reddito di lavoro dipendente tassabile sino al limite di 3.615,20 euro.


DOPPIA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 1, COMMA 124)

È confermata anche con riferimento alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2006 l’applicazione della cd. doppia clausola di salvaguardia, vale a dire la possibilità per i contribuenti di applicare, in sede di dichiarazione dei redditi, le disposizioni di tassazione IRPEF in vigore sino al 31 dicembre 2002 o al 31 dicembre 2004, se più favorevoli rispetto a quelle in vigore per l’anno cui si riferisce la dichiarazione.


NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI (ART. 1, COMMI 137 E 337-340)

Dal 1° gennaio 2006 è previsto che, in sede di dichiarazione dei redditi (modelli UNICO e 730) e con riferimento alla singola imposta o addizionale, non è dovuto il versamento del debito IRPEF o il rimborso del credito d’imposta se l’importo risultante dalla stessa dichiarazione non è superiore al limite di 12 euro. Se il modello 730 è comunque presentato al soggetto che presta assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non spetta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), viene altresì disposto, a titolo sperimentale, che per l’anno 2006 una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF sarà destinata, a scelta del contribuente, alle seguente finalità:
  • sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
  • finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
  • finanziamento della ricerca sanitaria;
  • attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.
Resta invariato, in ogni caso, il meccanismo già previsto di destinazione dell’8 per mille degli importi dovuti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche.


PROROGA DELLE SOSPENSIONI DEGLI AUMENTI DELLE ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF (ART. 1, COMMI 165 E 277)

Viene ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2006 la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali all’IRPEF. Tuttavia, ai fini del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario e della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, le Regioni possono derogare a tale sospensione, deliberando la decorrenza degli effetti degli aumenti dell’addizionale regionale, già disposti e soggetti alla predetta sospensione. Per le medesime finalità le Regioni hanno la possibilità di disporre nuovi aumenti o modificare gli aumenti già disposti e soggetti alla predetta sospensione, nei limiti ed in conformità alla legislazione statale di riferimento.
Inoltre, è previsto che, nel caso in cui il commissario ad acta non adotti entro il termine del 31 maggio i provvedimenti necessari al ripianamento dell’accertato disavanzo di gestione del Servizio sanitario regionale, venga comunque adottata nella Regione interessata, con riferimento al periodo d’imposta 2006, l’addizionale regionale all’IRPEF e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nella misura massima prevista dalla normativa vigente. Scaduto il predetto termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario non potranno, in ogni caso, avere ad oggetto l’addizionale IRPEF e le maggiorazioni dell’aliquota IRAP e i versamenti degli acconti dovuti dai contribuenti nel 2006 saranno determinati sulla base della misura massima dell’addizionale IRPEF e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP.


ORGANI DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO (ART. 1, COMMA 256)

Ad integrazione di quanto già previsto dall’art. 76 Apri in una nuova finestra D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in merito all’individuazione degli organi di certificazione dei contratti di lavoro, sono istituite commissioni di certificazione presso i seguenti nuovi soggetti:
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che hanno sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse, o con un’unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che hanno predisposto, a livello nazionale, schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; in questo caso, le commissioni di certificazione istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e le Province svolgono la funzione di ratifica di quanto certificato dalla commissione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
  • Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.

RIDUZIONI CONTRIBUTIVE IN COMPENSAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI TFR (ART. 1, COMMA 269)

A parziale modifica delle disposizioni contenute nell’art. 8 Apri in una nuova finestra DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Apri in una nuova finestra Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in relazione alla decorrenza dal 1° gennaio 2008 delle disposizioni relative al conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, prevista dal Apri in una nuova finestra D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, viene posticipata al 1° gennaio 2008 anche la data di istituzione del Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiranno il TFR.
La garanzia del Fondo coprirà fino all’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti di TFR effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi.
Con decreto ministeriale saranno stabiliti le modalità ed i criteri di funzionamento e gestione del predetto Fondo, che sarà alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per gli anni compresi tra il 2008 e il 2012 e di 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione.

Slitta, inoltre, al 1° gennaio 2008 anche l’applicazione del graduale esonero contributivo per ogni lavoratore interessato dal trasferimento delle quote di TFR, in funzione compensativa dei maggiori oneri finanziari sostenuti dal datore di lavoro per il predetto trasferimento. Le percentuali di esonero, previste nelle misure di seguito riportate, andranno applicate nella medesima percentuale di TFR maturando destinato alle forme di previdenza complementare:
  • anno 2008 – 0,19%
  • anno 2009 – 0,21%
  • anno 2010 – 0,23%
  • anno 2011 – 0,25%
  • anno 2012 – 0,26%
  • anno 2013 – 0,27%
  • dal 2014 – 0,28%.
L’esonero sarà relativo alle aliquote contributive destinate alla gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS, prioritariamente, nell’ordine, CUAF, maternità e disoccupazione, con esclusione del contributo al Fondo di garanzia del TFR e del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dello 0,30%.
In caso di incapienza sui predetti contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro per il singolo lavoratore, la differenza sarà decurtata, a titolo di esonero contributivo, dall’ammontare complessivo dei contributi che il datore di lavoro dovrà pagare all’INPS.


CESSIONI DEGLI STIPENDI (ART. 1, COMMA 346)

In materia di cessione degli stipendi, delle pensioni e degli ulteriori emolumenti previsti dal Apri in una nuova finestra DPR 5 gennaio 1950, n. 180, è stabilito che tali cessioni hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti (es. datore di lavoro), ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni statali. Tale comunicazione può essere effettuata con qualsiasi forma, a condizione che rechi data certa.
Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previdenziali è fatto salvo l’importo degli stessi corrispondente al trattamento minimo.
Inoltre, con riguardo alla cessione del quinto dello stipendio dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché a tempo determinato, è specificato che il limite del quinto dello stipendio non si applica alla cessione del trattamento di fine rapporto.


RIDUZIONE DEL COSTO DI LAVORO (ART. 1, COMMI 361-362)

A partire dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali minori dovuti alla gestione INPS delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro il limite massimo dell’1%.
L’esonero verrà applicato prioritariamente sulla contribuzione CUAF. Per i datori di lavoro che operano nei settori per i quali tale aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura percentuale inferiore all’1%, tenuto conto dell’esonero CUAF pari allo 0,80% già previsto dall’art. 120 Apri in una nuova finestra Legge 23 dicembre 2000, n. 388, tale riduzione opererà anche sui versamenti di altri contributi sociali minori, considerando, nell’ordine, le contribuzioni per i trattamenti di maternità e disoccupazione, con esclusione, in ogni caso, del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e del contributo integrativo dello 0,30% per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.


RIDETERMINAZIONE DEI PREMI INAIL (ART. 1, COMMI 364-365)

In conformità a quanto disposto dal Apri in una nuova finestra D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (art. 3) in materia di tariffe dei premi assicurativi INAIL, è prevista la rideterminazione dei premi, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale, sulla base dell’andamento infortunistico delle singole gestioni, dell’attuazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, al fine di garantire, comunque, l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le tariffe dei premi saranno rideterminate a fronte delle variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione, è stabilito che entro il 28 febbraio 2006 dovrà essere approvata con decreto ministeriale apposita Delibera dell’INAIL.


ISCRIZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO E AGLI ENTI PREVIDENZIALI (ART. 1, COMMA 374)

Dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle Imprese e nel REA presentate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) dalle imprese artigiane e dalle imprese esercenti attività commerciali hanno effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti, ricorrendo i presupposti di legge. Dalla medesima data, pertanto, le imprese interessate sono esonerate dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali.
Il Ministero delle Attività Produttive integrerà la modulistica già in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite.
È previsto che le risultanze delle nuove iscrizioni nonché le cancellazioni e le variazioni delle imprese soggette all'obbligo contributivo verranno trasmesse agli Enti previdenziali dalle CCIAA ed entro 30 giorni dalla data di trasmissione gli stessi Enti notificheranno agli interessati l'avvenuta iscrizione, con richiesta di pagamento dei contributi dovuti, nonchè le cancellazioni e le variazioni intervenute.
Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni saranno disponibili mediante la infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it ed entro l'anno 2007 gli Enti previdenziali allineeranno i propri archivi alle risultanze del Registro delle Imprese con riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione presentate anche anteriormente al 1° gennaio 2006.


CONCESSIONI E PROROGHE DEI TRATTAMENTI DI CIGS E MOBILITA’ (ART. 1, COMMI 410-411)

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, è previsto che il Ministero del Lavoro può disporre, entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzioni di continuità, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego di lavoratori coinvolti in tali programmi definiti in specifici accordi in sede governativa conclusi entro il 30 giugno 2006, che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, o nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall’influenza aviaria.
Inoltre, con decreto del Ministero del Lavoro possono essere prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale già concessi nell’anno 2005, qualora i piani di gestione delle eccedenze definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione del numero dei destinatari dei trattamenti, scaduti il 31 dicembre 2005, nella misura minima del 10%. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% per le successive proroghe.

Le risorse finanziarie attribuite con provvedimenti ministeriali di concessioni o proroghe di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, sulla base di accordi governativi, nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali e non completamente utilizzate possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa o possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle predette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle Regioni interessate, d'intesa con le Province.
Nell’ambito delle suddette risorse finanziarie, possono essere prorogati, con decreto del Ministero del Lavoro, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale già concessi nel 2005, qualora i piani di gestione delle eccedenze definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione del numero dei destinatari dei trattamenti, scaduti il 31 dicembre 2005, nella misura minima del 10%. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% per le successive proroghe.
Viene inoltre disposto che le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, o possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle predette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle Regioni d’intesa con le Province.

È, altresì, prorogato al 31 dicembre 2006 il termine entro cui il Ministero del Lavoro potrà disporre, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego di lavoratori coinvolti in tali programmi, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004.


BONUS ASSUNZIONI (ART. 1, COMMA 412)

Con riferimento all’istanza al Centro operativo di Pescara per l’attribuzione del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali (cd. bonus assunzioni), viene stabilito che le assunzioni agevolate, se non ancora disposte prima della trasmissione dell’istanza, devono essere effettuate entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell’Agenzia delle Entrate. A pena di decadenza dall’agevolazione fiscale, l’istanza verrà, quindi, perfezionata con la comunicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del lavoratore assunto, entro i 30 giorni successivi all’assunzione.


PRESENTAZIONE DEL DURC PER BENEFICI E SOVVENZIONI COMUNITARI (ART. 1, COMMA 553)

Ai fini dell’accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori produttivi, non solo quello edile, devono presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesta la regolarità dell’impresa negli adempimenti INPS, INAIL e Casse Edili (per il settore dell’edilizia), in conformità alle specifiche normative di riferimento.




Federica Briotti
Consulente del Lavoro in Milano
0.29 s


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Apri in una nuova finestraLe novità in vigore per il 2006 per effetto di disposizioni normative già operative

pubbl. il 12-Gen-2006
 
Apri in una nuova finestraPubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge Finanziaria per il 2006

pubbl. il 10-Gen-2006


 Soggetti interessati

Responsabile della amministrazione del Personale
Responsabile della gestione del Personale
Responsabile Amministrativo
Responsabile della Gestione e Controllo


 Argomenti trattati

• Agevolazioni
  · Assunzioni agevolate
    » Per incrementi occupazionali

• INPS
  · Datori di lavoro
    » Aliquote contributive
    » Sgravi
    » Iscrizione aziende
    » Documento di regolarità contributiva (DURC)

• Imposte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati
  · Addizionale comunale Irpef
  · Addizionale regionale Irpef
  · Determinazione della base imponibile

• Fondi e casse di assistenza sanitaria
  · Quas (solo per personale "quadro" del settore terziario)
  · Fondo Mario Besusso / Fasdac - dirigenti commercio
  · Fondo di assistenza sanitaria integrativa del terziario e turismo (EST)
  · Fasi - dirigenti industria

• Modulistica fiscale e previdenziale
  · Mod. 730
  · Mod. UNICO

• Certificazione dei rapporti di lavoro
  · Organi di certificazione

• Fondi di previdenza complementare
  · Trasferimento del TFR

• Cessione, pignoramento e sequestro di stipendi e pensioni

• INAIL
  · Premi
  · Documento di regolarità contributiva (DURC)

• ENPALS
  · Iscrizione

• INPGI
  · Iscrizione

• C.I.G. straordinaria
  · Ambito di applicazione
  · Presupposti
  · Proroghe

• Licenziamenti collettivi
  · Indennità di mobilità

• Casse edili

• Finanziaria
  · 2006

• Dirigenti
  · Dirigenti industria
    » Fasi »
  · Dirigenti commercio
    » Fondo Mario Besusso »

• Quadri
  · Quas »


 Riferimenti nel testo

NORMATIVE

Apri in una nuova finestraD.Lgs.
10 Settembre 2003,
n. 276


Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
 
Apri in una nuova finestraDL
30 Settembre 2005,
n. 203


Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 
Apri in una nuova finestraLegge
2 Dicembre 2005,
n. 248


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e...
 
Apri in una nuova finestraD.Lgs.
5 Dicembre 2005,
n. 252


Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
 
Apri in una nuova finestraDPR
5 Gennaio 1950,
n. 180


Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
 
Apri in una nuova finestraLegge
23 Dicembre 2000,
n. 388


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
 
Apri in una nuova finestraD.Lgs.
23 Febbraio 2000,
n. 38


Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.


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